rischi ambientali

Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n.122/2015 della legge 68/2015 che interviene sugli ecoreati a tutto campo, dal 29 maggio scorso sono operative le nuove norme sui reati ambientali. Norme che intervengono anche in seguito a importanti fatti di cronaca, di cui il caso dell’Ilva di Taranto è solo l’ultima di una lunga serie.

Si inserisce nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai reati contro l’ambiente all’interno del quale si introducono i seguenti nuovi delitti, che possano avere carattere colposo sia, in quanto manca il dolo, sia perché si configura responsabilità solidale tra chi ha commesso il reato e l’ente:

Le coperture per la responsabilità civile ambientale, comprendono i costi relativi alla messa in sicurezza, alla bonifica ed all’eventuale ripristino dei luoghi, ovvero rispondono appieno alle misure concrete di mitigazione del danno indicate dal legislatore che consentono così una potenziale riduzione della pena inflitta. Queste coperture, inoltre, se attivate tempestivamente (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) garantiscono che la confisca dei beni dell’imputato non trovi applicazione, poiché soddisfano le necessità di prevenzione, salvaguardia ed eventuale ripristino dell’ambiente così come previsto dalla legge.

I motivi per scegliere una copertura assicurativa per il rischio ambientale sono molteplici e tutti confermano il fatto che non è possibile pensare di coprire tali rischi mediante la semplice estensione “inquinamento accidentale” delle classiche Rc aziendali. 

Occorrono polizze ad hoc in quanto:             

 

 

 





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