donazioni immobiliari

Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - di impugnare e rendere inefficaci le donazioni. L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietàche in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario.
Per questo motivo, quando si acquista un immobile di tale provenienza, è bene tenere presente che i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari.

I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione (è facoltà del terzo acquirente pagare l’equivalente in denaro anziché restituirlo in natura).

La compravendita di un immobile avviene in genere a condizioni di mercato, ma questo non succede se il bene è stato oggetto di donazione. La concreta possibilità che in un tempo futuro, anche lontano, l’immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari, indebolisce le aspettative economiche di realizzo del venditore e anche la certezza di chi compra. Inoltre, l’eventuale ente finanziatore sarà poco incline a concedere credito per una compravendita con queste caratteristiche.

Oggi è possibile tutelarsi dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente a un immobile donato.





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